ART. 1
È costituita un'associazione culturale denominata
"CORO HISPANO-AMERICANO DI MILANO", con sede in Milano.
La sua durata è fissata in anni 30, salvo diversa deliberazione
dell'Assemblea dei soci.
ART. 2 (Finalità)
L'Associazione, apartitica ed aconfessionale, si ispira
ai seguenti valori: la libertà e il conseguente pieno diritto
all'autodeterminazione di ogni donna e uomo e di ogni popolo; l'uguaglianza
di tutti, senza distinzione di sesso, razza, credo religioso, opinioni
politiche, condizioni personali e sociali; la solidarietà,
come collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni, per
realizzare una società più giusta.
Essa, senza scopo di lucro, si propone di divulgare
il canto corale polifonico, inteso come mezzo di libera espressione
culturale, con particolare riferimento alla musica spagnola antica
e latino-americana.
A tale scopo può effettuare concerti in pubblico
ed in privato.
L'Associazione ha, inoltre, l'obiettivo di promuovere
qualsiasi iniziativa che concorra al raggiungimento delle finalità
prefissate.
ART. 3 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione consiste in:
a) contributi dei soci;
b) contributi ed elargizioni di privati ed enti pubblici;
c) proventi derivanti dalle attività svolte;
d) beni mobili ed immobili provenienti da contributi
ed elargizioni straordinarie;
e) rimanenze di esercizi precedenti.
Il materiale in dotazione è sotto la responsabilità
del Presidente, che può incaricare un consigliere o un socio
per la custodia e la manutenzione dello stesso.
ART. 4 (Soci e sostenitori)
SOCI: sono coloro che, dichiarando di accettare lo statuto
e presentando domanda di adesione agli organi direttivi, vengono accettati
dall'Associazione, sentito il parere del Direttore Musicale, il quale
accerta se l'aspirante corista abbia la predisposizione alla musica,
ed in particolare al canto.
Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'Associazione
ha validità annuale.
Il socio ha lobbligo di versare le quote sociali, di rispettare
lo statuto e di non porre in essere atteggiamenti in contrasto con
lassociazione e con le sue finalità.
Sono diritti del socio: la partecipazione allattività
ed alle deliberazioni in conformità del presente statuto, la
visione di tutti i documenti e registri sociali, il diritto al contraddittorio
in caso di espulsione dallassociazione, ai sensi degli artt.
6 e 7.
SOSTENITORI: sono coloro che, pur essendo esterni al Coro, e non partecipando
alle deliberazioni, intendono contribuire alle finalità sociali.
ART. 5 (Organi)
Organi dell'Associazione sono:
L'Assemblea dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Presidente e Vicepresidente.
ART. 6 (Assemblea)
All'Assemblea dei soci partecipano tutti i soci coristi.
Essa è convocata per iscritto dal Presidente, come minimo una
volta l'anno, con almeno quindici giorni di preavviso. Può
anche essere convocata, negli stessi termini, su richiesta di un terzo
dei soci coristi.
Il numero legale per la costituzione dell'Assemblea
in prima convocazione è della maggioranza dei suoi componenti,
presenti o rappresentati con delega scritta. Nella seconda convocazione,
in giorno successivo, non è necessario alcun numero legale.
Spetta all'Assemblea il potere di deliberare sull'attività
dell'Associazione, di nominare gli altri organi statutari, di approvare
i bilanci preventivi e consuntivi. Essa ha, inoltre, il compito di
deliberare, a seguito di contraddittorio, sulla proposta di espulsione
del socio per inadempienza o indegnità, avanzata dal Consiglio
Direttivo.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti,
con eccezione di quanto previsto negli articoli 13 e 14.
ART. 7 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo
di 5 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea dei soci. Ogni
membro dell'Assemblea ha facoltà di avanzare candidature.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente
ne ravvisi la necessità. Esso può anche essere convocato
su richiesta di almeno tre consiglieri.
La comunicazione delle riunioni deve essere effettuata
con almeno cinque giorni di anticipo, per iscritto, verbalmente o
telefonicamente. Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza
della maggioranza dei componenti.
Il Consiglio rimane in carica per un anno. Alla scadenza
i suoi poteri sono prorogati, fino alla nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio ha il compito di attuare le deliberazioni
dell'Assemblea e di promuovere e programmare tutte le azioni per il
conseguimento degli scopi sociali: organizzare concerti, manifestazioni
culturali, acquisto di spartiti o oggetti che possano essere di utilità
all'Associazione, assumendo ogni conseguente decisione sul piano finanziario,
incluse eventuali contribuzioni straordinarie dei soci. Esso, inoltre,
avanza proposte all'Assemblea per la scelta del Direttore Musicale.
È anche compito del Consiglio Direttivo verificare che tutti
i soci rispettino gli obblighi previsti nelle norme statutarie, avanzando
allassemblea eventuali proposte di espulsione per indegnità
o inadempienza.
La funzione di consigliere è completamente gratuita
e non dà diritto ad alcun compenso.
Nell'ambito del Consiglio, contestualmente all'elezione,
l'Assemblea dei soci nomina, con potere di revoca: il Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le votazioni avvengono
a maggioranza dei presenti. In caso nessun candidato raggiunga tale
quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato
il maggior numero di voti in prima votazione.
ART. 8 (Presidente)
Il Presidente:
convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo;
provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dei suddetti organi;
si occupa, in collaborazione con il Direttore Musicale, ed eventualmente
anche raccogliendo suggerimenti e proposte degli altri soci, di prendere
contatti con enti pubblici, privati, esponenti del mondo della cultura,
altre associazioni, onde potere organizzare concerti, spettacoli,
seminari ed altre attività, volte al conseguimento delle finalità
sociali.
ha la rappresentanza legale verso terzi e la firma dell'Associazione
ha il potere di delegare specifiche funzioni ad altri soci coristi.
Le suddette funzioni, in caso di impedimento o assenza del Presidente,
vengono svolte dal Vicepresidente.
ART. 9 (Segretario)
Il Segretario redige (e sottoscrive insieme al presidente)
i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio
direttivo e mantiene l'archivio dell'associazione.
Tutti i soci hanno diritto di prendere visione dei verbali,
in qualsiasi momento.
ART. 10 (Tesoriere)
Il Tesoriere mantiene la contabilità e la cassa
dell'Associazione, provvedendo a relazionare periodicamente sull'argomento
al Consiglio Direttivo.
ART. 11 (Direttore Musicale)
Il Direttore Musicale è responsabile della direzione
del Coro
dal punto di vista artistico-musicale.
Egli è scelto dall'assemblea dei coristi e deve,
in sintonia con essa, scegliere il repertorio più idoneo alle
possibilità ed ai programmi del Coro, nonché i brani
che ritiene opportuno inserire in concerti, manifestazioni culturali
e supporti di diffusione del repertorio musicale del Coro.
Il Direttore Musicale, rimanendo super partes, non partecipa
alle votazioni. Ha tuttavia diritto di intervenire, sia alle riunioni
dell'Assemblea, che del Consiglio Direttivo su qualsiasi argomento.
ART. 12 (Recesso)
Ogni socio ha facoltà di recedere in qualunque
momento dall'Associazione, tramite comunicazione scritta al Presidente.
Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote versate
a qualsiasi titolo all'Associazione.
ART. 13 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato
dall'Assemblea dei Soci, in seduta straordinaria e a maggioranza dei
2/3 dei soci.
Il caso di scioglimento, il patrimonio sociale viene
devoluto ad associazioni senza scopo di lucro.
ART. 14 (Emendamenti allo Statuto)
Le modifiche al presente statuto devono essere approvate
dallAssemblea dei soci, costituita in presenza della maggioranza
assoluta dei soci e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti.
Milano, 27 maggio 1998